Formazione lavoratori
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”.
Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Per completare il percorso formativo previsto dall’accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, tutti i lavoratori necessiteranno di una formazione aggiuntiva sulla sicurezza, ad integrazione di questo corso di formazione, specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda.
- Corso formazione lavoratori generale - 4 ore
- Corso formazione lavoratori basso rischio specifico - 4 ore
- Corso formazione lavoratori medio rischio specifico - 8 ore
- Corso formazione lavoratori alto rischio specifico - 12 ore
- Corso formazione lavoratori generale + basso rischio specifico - 8 ore
- Corso formazione lavoratori generale + medio rischio specifico - 12 ore
- Corso formazione lavoratori generale + alto rischio specifico - 16 ore
- Corso aggiornamento lavoratori - 6 ore